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Imposta comunale immobili (ICI)

Una guida al pagamento della Imposta Comunale sugli Immobili

Chi contattare in Comune: Ragioneria e Tributi 


La sigla "I.C.I." sta per "Imposta Comunale sugli Immobili".
La tassa si paga ogni anno sulla base della Dichiarazione ICI, che registra tutti gli eventi accaduti nell'Anno Precedente.

La Comunicazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dell'evento utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune.
Può essere presentata in diversi modi: inviandola per via telematica, consegnandola direttamente al Comune o spedendola in busta bianca, a mezzo di raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, al Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura: "dichiarazione ici-anno".

Devono dichiarare: i proprietari di immobili sul territorio comunale; i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie; i titolari del diritto di locazione finanziaria e i concessionari di aree demaniali*.

Riferimenti normativi: Decreto Legislativo n.504 del 30 dicembre 1992; Decreto Legislativo n.446 del 15 dicembre 1997

Per approfondire (su altri siti): Calcolare e pagare l'ICI selezione di siti da Italia.gov.it
 

Note:
* deve essere pagata per gli immobili la cui proprietà è stata trasferita; per quelli sui quali è stato costituito, trasferito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, (è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ed al coniuge separato sulla casa adibita a residenza familiare); per gli immobili sui quali è stato costituito, trasferito (o estinto) un diritto di locazione finanziaria o una concessione su area demaniale; per gli immobili che sono stati adibiti (o hanno smesso di essere adibiti) ad abitazione principale; per gli immobili che hanno perso o acquistato il diritto all'esclusione o all'esenzione I.C.I. o il diritto alla riduzione del 50% dell'imposta; per gli immobili che hanno cambiato caratteristiche (ad esempio un terreno agricolo divenuto area fabbricabile oppure un'area fabbricabile sulla quale è terminata la costruzione del fabbricato); per i fabbricati la cui rendita catastale deve essere variata a seguito di modifiche strutturali; per le costruzioni che hanno perso le caratteristiche della ruralità.

 

 

 
 

 

 

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