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Tassa Rifiuti Solidi Urbani - TARSU

La regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani

Chi contattare in Comune: Ufficio Contabilità, tributi, servizi sociali Sarà il Comune a contattarti inviandoti a casa apposito il bollettino c/c che potrai pagare presso qualsiasi ufficio postale.


La "TAssa sui Rifiuti Solidi Urbani" viene calcolata dal Comune in base all'uso e superficie dei locali occupati, a prescindere dal numero di persone che li detengono (salvo per i singoli occupanti residenti, previa domanda).

Devono pagarla coloro che occupano o detengono nel territorio comunale locali o aree scoperte adibiti a qualunque uso*.
Non sono soggetti all'imposta i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, o per il peculiare uso cui sono stabilmente destinati.

L'obbligo di pagamento della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza**.

Allegato: vai alla pagina dove scaricare Il modulo denuncia tassa smaltimento rifiuti


Note:
* Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada d'accesso ad abitazione e a fabbricato. Nelle zone dove non si effettua la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni la tassa è dovuta in relazione alla distanza, misurata in metri lineari dall'ingresso principale dell'abitazione al più vicino centro di raccolta, fermo rimanendo l'obbligo di usare il servizio per il conferimento dei rifiuti.
** La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, se debitamente accertata a seguito di regolare denuncia al servizio tributi, dà diritto all'abbuono solo a decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione tardiva dimostri di non avere continuato l'occupazione o detenzione di locali ed aree, ovvero, se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

 

 

 
 

 

 

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