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ART. 1.
DENOMINAZIONE
La
denominazione di origine controllata "Riviera
Ligure", accompagnata da una delle seguenti
menzioni geografiche aggiuntive "Riviera dei
Fiori", "Riviera del Ponente Savonese", "Riviera
di Levante", è riservata all'olio
extravergine di oliva rispondente alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
ART. 2.
VARIETÀ DI OLIVO
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La
denominazione di origine controllata "Riviera
Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica "Riviera dei Fiori", è riservata
all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla
varietà di olivo Taggiasca presente negli
oliveti per almeno il 90. Possono, altresì,
concorrere altre varietà presenti negli
oliveti in misura non superiore al 10.
-
La denominazione
di origine controllata "Riviera Ligure",
accompagnata dalla menzione geografica
aggiuntiva "Riviera del Ponente Savonese", e
riservata all'olio extravergine di oliva
ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca
presente negli oliveti per almeno il 50.
Possono altresì concorrere altre varietà
presenti negli oliveti in misura non superiore
al 50.
-
La denominazione di origine controllata
"Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Riviera di Levante", è
riservata all'olio extravergine di oliva
ottenuto dalle seguenti varietà di olivo
presenti, da sole o congiuntamente, negli
oliveti: Lavagnina, Razzola, Pignola e la
popolazione locale riconducibile alla varietà
Frantoio per almeno il 55).
Possono altresì concorrere altre varietà
presenti negli oliveti in misura non
superiore al 45>.
ART. 3.
ZONA DI PRODUZIONE
-
La zona di
produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva di
cui all'art. 1 comprende i territori olivati
atti a conseguire le produzioni con le
caratteristiche qualitative previste nel
presente disciplinare di produzione, situati
nel territorio amministrativo della regione
Liguria. Tale zona è riportata in apposita
cartografia.
-
La zona di
produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera
Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Riviera dei Fiori",
comprende nella provincia di Imperia l'intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Cervo, Ranzo, Caravonica, Lucinasco,
Camporosso, Chiusavecchia, Dolcedo, Pieve di
Teco, Aurigo, Ventimiglia, Taggia, Costa
Rainera, Pontedassio, Civezza, San Bartolomeo
al Mare, Diano San Pietro, Vasia, Pietrabruna,
Pornassio, Vessai ico, Molini di Triora,
Borgomaro, Diano Castello, Imperia, Diano
Marina, Borghetto d'Arroscia, Cipressa,
Castellare, Dolceacqua, Cesio, Chiasanico,
Airole, Montalto Ligure, Castel Vittorio,
Isolabona, Vallebona, San Remo, Baiardo, Diano
Arentino, Badalucco, Ceriana, Perinaido, Prelà,
Pigna, Apricale, Villa Faraldi, Valle Crosia,
S. Biagio, Bordighera, Soldano, Ospedaletti,
Seborga, divetta, S. Michele, Rocchetta
Nervina, Carpaso, San Lorenzo al Mare, Santo
Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana,
Terzorio, Aquila d'Arroscia, Armo, Rezzo, San
Biagio della Cima, Cosio di Arroscia,
Montegrosso Pian Latte, Mendatica.
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La zona di
produzione delle olive destinate alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera
Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Riviera del Ponente
Savonese", comprende, nella provincia di
Savona, l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
Orco Foglino, Finale Ligure, Quiliano,
Vendono, Andora, Boissano, Calice Ligure,
Noli, Stellanello, Balestrino, Arnasco, Tovo,
San Giacomo, Alassio, Testico, Casanova,
Lerrone, Loano, Albenga, Ceriale, Cisano sul
Neva, Giustenice, Villanova d'Albenga,
Toirano, Celle Ligure, Laigueglia, Onzo,
Ortovero, Vado Ligure, Varazze, Pietra Ligure,
Garlenda, Albisola Superiore, Castel Bianco,
Savona, Albisola Marina, Borghetto Santo
Spirito, Bergeggi, BorgioVerezzi, Caste!
vecchio di Rocca Barbena, Erii, Magliolo,
Masino, Rialto, Spotorno, Vezzi Portio,
Stella, Zuccarello.
-
La zona di produzione delle olive destinate
alla produzione dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata
"Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Riviera di Levante",
comprende, nelle province di Genova e La
Spezia, l'intero territorio amministrativo dei
seguenti comuni:
Provincia di Genova: Orerò, Coreglia Ligure,
Borzonasca, Leivi, Ne, Carasco, Lavagna,
Genova, Rapallo, San Colombano Certenoli,
Recco, Chiavari, Bogliasco, Castiglione
Chiavarese, Cogorno, Sestri Levante, Casarza
Ligure, Moneglia, Sori, Santa Margherita
Ligure, Zoagli, Avegno, Pieve Ligure, Camogli,
Portofino, Arenzano, Bargagli, Cicagna,
Cogoleto, Favale di Malvaro, Lorsica, Lumarzo,
Mezzanego, Moconesi, Neirone, Tribogna, Uscio,
Mele, Sant'Oleose.
Provincia di La Spezia: Ameglia, Vernazza.
Framura, Deiva Manna, Follo, Vezzano Ligure,
La Spezia, Arcola, Bolano, Beverino, Pignone,
Borghetto Vara, Ortonovo, Casteinuovo Magra,
Sarzana, Lerici, Bonassola, Levanto,
Santo Stefano Magra, Monterosso al Mare,
Portovenere, Riomaggiore, Calice al
Cornoviglio, Ricco' del Golfo.
ART. 4.
CARATTERISTICHE DI COLTIVAZIONE
-
Le condizioni
ambientali e di coltura degli oliveti
destinati alla produzione dell'olio
extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono
essere quelle tradizionali e caratteristiche
della zona e, comunque, atte a conferire alle
olive ed all'olio derivato le specifiche
caratteristiche qualitative.
-
I sesti di
impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli
tradizionalmente usati o, comunque, atti a non
modificare le caratteristiche delle olive e
degli oli destinati alla denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1.
-
Sono pertanto
idonei gli oliveti collinari di media o forte
pendenza con disposizione prevalente a
terrazze, situati nella zona indicata al
precedente art. 3, i cui terreni derivano
dalla disgregazione della roccia madre di
origine calcarea.
-
Per la produzione
dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera
Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Riviera dei Fiori",
sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al
punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, di
giacitura in pendenza più o meno accentuata
con disposizione a terrazze, derivano dalla
disgregazione meccanica della roccia madre di
origine calcarea (Eocene) con la formazione di
stratificazioni che nel tempo hanno dato
origine a terreni di medio impasto con
tendenza allo sciolto nelle quote più elevate.
-
Per la produzione
dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata "Riviera
Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Riviera del Ponente
Savonese", sono da considerarsi idonei gli
oliveti compresi nella zona di produzione
descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui
terreni, di giacitura in pendenza con
disposizione a terrazze, ad esclusione della
piana di Albenga, derivano dalla roccia madre
di origine calcarea che, sotto l'azione degli
agenti meteorici e dei corsi d'acqua, ha dato
origine a terreni di medio impasto e
generalmente profondi, resi più sciolti e di
maggiore permeabilità nelle quote più elevate
a causa
della presenza di scisti.
-
Per la produzione dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata
"Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Riviera di Levante",
sono da considerarsi idonei gli oliveti
compresi nella zona di produzione descritta al
punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, di
giacitura in pendenza, disposti a terrazze
sostenute nella parte costiera da muretti a
secco, originatisi nel Miocene ed Eocene,
derivano dalla roccia madre a prevalenza
calcarea, nella zona interna, e
scistosaarenacea in quella costiera. 1 terreni
della zona interna sono di medio impasto con
buona presenza di argilla, quelli costieri
sono sciolti a prevalenza sabbiosa.
-
La raccolta delle
olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di
origine di cui all'art. 1 deve essere
effettuata entro il 31 marzo di ogni anno.
-
La produzione
massima di olive degli oliveti destinati alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a
denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 non può superare Kg. 7000 per
ettaro per gli impianti intensivi. La resa
massima delle olive in olio non può superare
il 25.
-
Anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà
essere riportata sui limiti predetti
attraverso accurata cernita purché la
produzione globale non superi di oltre il 20 i
limiti massimi sopra indicati.
-
Ogni anno gli
organismi preposti dalla legge, nell'ambito
dei parametri precedentemente indicati ed a
seguito di rilevazioni, definiranno le rese
ammissibili in olive ed olio per ciascuna
delle aree distinte dalle menzioni geografiche
aggiuntive.
-
La denuncia di
produzione delle olive deve essere presentata
secondo le ' procedure previste dal piano dei
controlli approvato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali.
-
Alla
presentazione della denuncia di produzione
delle olive e della richiesta di
certificazione di idoneità del prodotto, il
richiedente deve allegare la certificazione
rilasciata dalle Associazioni dei produttori
olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2,
lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n.
169,
comprovante che la produzione e la
trasformazione delle olive sono avvenute nella
zona delimitata dal disciplinare di
produzione.
ART. 5.
MODALITÀ DI OLEIFICAZI0NE
-
La zona di
oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata
"Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica "Riviera dei Fiori", comprende
l'intero territorio amministrativo dei comuni
indicati al punto 2 dell'art. 3 nonché dei
comuni di Alassio, Albenga, Andora, Arnasco,
Casanova, Lerrone, Castelvecchio di Rocca
Barbena Castelbianco, Ceriale, Cisano sul
Neva, Erii, Garlenda, Laigueglia, Ortovero,
Onzo, Nasino, Stellanello, Testico, Vendono,
Villanova d Albenga e Zuccarello in provincia
di Savona.
-
La zona di
oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata
"Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica "Riviera del Ponente Savonese",
comprende l'intero territorio amministrativo
dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
-
La zona di
oleificazione dell'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine controllata
"Riviera Ligure", accompagnata dalla menzione
geografica "Riviera di Levante", comprende
l'intero territorio amministrativo
dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.
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La raccolta delle
olive destinate alla produzione dell'olio
extravergine di oliva a denominazione di
origine di cui all'art. 1 deve avvenire
direttamente dalla pianta a mano o con mezzi
meccanici.
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Per l'estrazione
dell'olio extravergine di oliva di cui
all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi
meccanici e fisici atti a garantire
l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione
delle caratteristiche qualitative contenute
nel frutto.
ART. 6.
CARATTERISTICHE AL CONSUMO
-
All'atto
dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine
controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla menzione geografica "Riviera dei Fiori",
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da giallo a giallo-verde;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione decisa di
dolce ed eventuali: leggera sensazione di
piccante e/o sensazione appena percettibile di
amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidità massima totale espressa in acido
oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5
per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 1 7 Meq02/Kg;
K232 <=2,30;
K270 <=0,16.
-
All'atto
dell'immissione al consumo l'olio extravergine
di oliva a denominazione di origine
controllata "Riviera Ligure", accompagnata
dalla menzione geografica "Riviera del Ponente
Savonese", deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: da giallo a verde-giallo;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione decisa di
dolce ed eventuali: leggera sensazione di
piccante e/o sensazione appena percettibile di
amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidità massima totale espressa in acido
oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5
per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 1 7 Meq02/Kg;
K232 <=2,30;
K270<=0,16.
-
All'atto dell'immissione al consumo l'olio
extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata "Riviera Ligure",
accompagnata dalla menzione geografica
"Riviera di Levante", deve rispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: da giallo a verde-giallo;
odore: fruttato di lieve o media intensità;
sapore: fruttato con sensazione apprezzabile
di dolce ed eventuale sensazione di piccante
e/o di amaro;
punteggio al Panel test >= 6,5;
acidità massima totale espressa in acido
oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8
per 100 grammi di olio;
numero perossidi: <= 18 Meq02/Kg;
K232 <=2,30;
K270<=0,16.
-
Altri parametri
non espressamente citati devono essere
conformi alla attuale normativa U.E.
-
In ogni campagna
olearia, il Consorzio di tutela individua e
conserva in condizioni ideali un congrue
numero di campioni rappresentativi degli oli
di cui all'art. 1, da utilizzare come standard
di riferimento per l'esecuzione
dell'esame organolettico.
-
È in facoltà del
Ministro delle risorse agricole, alimentari,
forestali di modificare con proprio decreto i
limiti analitici sopra riportati su richiesta
del Consorzio di tutela.
7. La designazione degli oli alla fase di
confezionamento deve essere effettuata solo a
seguito dell'espletamento della procedura
prevista dal piano di controllo, approvato dal
Ministero delle politiche agricole e
forestali.
ART. 7.
DESIGNAZIONE E PRESENTAZIONE
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Alla
denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione ivi
compresi gli aggettivi: "fine", "scelto",
"selezionato", "superiore".
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È consentito
l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali,
marchi privati purché non abbiano significato
laudativo o non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
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L'uso di nomi di
aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale è consentito solo
se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente
con olive raccolte da oliveti facenti parte
dell'azienda menzionata e se l'oleificazione e
il confezionamento sono avvenuti all'interno
delle zone delimitate dall'art. 3 e 5 comma 1.
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Le operazioni di
confezionamento dell'olio extravergine di
oliva a denominazione di origine controllata
"Riviera Ligure" di cui all'art. 1 devono
avvenire nell'ambito della zona geografica
delimitata al punto 1 dell'art. 3 e di quanto
disposto dall'ari. 5 comma 1.
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Le menzioni
geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1
del presente disciplinare, devono essere
riportate con dimensione non superiore
rispetto a quella dei caratteri con cui viene
indicata la denominazione di origine
controllata "Riviera Ligure".
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L'uso di altre
indicazioni geografiche consentite ai sensi
dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale
4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni,
frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio
effettivamente deriva deve essere riportato in
caratteri non superiori alla metà di quelli
utilizzati per la designazione della
denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1.
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Il nome della
denominazione di origine controllata di cui
all'art. 1 deve figurare in etichetta con
caratteri chiari ed indelebili, con
colorimetria di ampio contrasto rispetto al
colore dell'etichetta e tale da poter essere
nettamente distinto dal complesso delle
indicazioni che compaiono su di essa. La
designazione deve altresì rispettare le norme
di etichettatura previste dalla vigente
legislazione.
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L'olio
extravergine di oliva a denominazione di
origine controllata di cui all'art. 1 deve
essere immesso al consumo in recipienti in
vetro di capacità non superiore a litri 10.
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È obbligatorio
indicare in etichetta l'annata di produzione
delle olive da
cui l'olio e' ottenuto.
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