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Assegno di maternità

Tutte le informazioni sull'assegno di maternità.

Ultima modifica 18 marzo 2024

È un assegno che viene concesso per ogni figlio, affidamento preadottivo o adozione, alle madri residenti cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficino di indennità di maternità o ne beneficino parzialmente. 

La madre deve fare domanda entro sei mesi dalla data del parto o di ingresso in famiglia, presentando domanda compilata sull'apposito modulo e dichiarazione dell'indicatore della situazione economica (ISE). 

Al pagamento degli assegni concessi provvedono le strutture dell'Inps in unica soluzione. 
Se il Comune verifica che il beneficio è stato indebitamente corrisposto, deve provvedere alla revoca a far data dal momento dell'indebita corresponsione, trasmettendo comunicazione all'INPS per il recupero delle somme erogate. 


Riferimenti normativi: D.Lgs 26/03/2001 n° 151 art. 74; D.M. 21/12/2000 n° 452 e successive modifiche art. 13
 
Vedi anche (in altre sezioni): Dichiarazione ISE/ISEE

Ufficio competente: Anagrafe


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